A breve l’apertura degli Elenchi regionali

Chi può presentare la domanda?

La domanda può essere presentata da tutti coloro che abbiano superato le prove di una procedura concorsuale ordinaria bandita dopo il 1 gennaio 2020 (i così detti idonei) e da coloro che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario del 2020 In particolare:

  1. concorsi ordinari 2020 (decreti dipartimentali 498 e 499 del 21 aprile 2020)
  2. concorso straordinario 2020 (legge 159/2019)
  3. concorso STEM 2022 (decreto direttoriale 252/22)
  4. concorso educazione motoria scuola primaria (decreto direttoriale 1330/23)
  5. concorso pnrr1 (decreti dipartimentali 2575 e 2576/23)
  6. concorso pnrr2 (decreti dipartimentali 3059 e 3060/24)

Come e quando si può presentare la domanda?

Le domande potranno essere presentate in una SOLA regione a scelta del candidato esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma concorsi e procedure selettive. Si avranno 19 giorni di tempo a partire della pubblicazione del decreto. Gli elenchi regionali hanno validità annuale, il che comporta la possibilità di scegliere, il prossimo anno, una regione diversa cui inserirsi negli elenchi regionali.

L’inserimento in un elenco regionale non comporta il depennamento della procedura concorsuale della regione di partenza.

Con quale punteggio si viene inseriti negli elenchi regionali?

Il punteggio di inserimento considerato è la somma dei voti riportati nelle prove concorsuali (voto scritto + voto orale)

Come sono articolati gli elenchi regionali?

Internamente ad ogni singola classe di concorso o tipologia di posto si terrà conto della cronologia delle procedure concorsuali elencate nel primo paragrafo. A prescindere dal punteggio, viene data la precedenza ai candidati che hanno superato i concorsi ordinari del 2020 per poi scorrere via via fino ad arrivare a quelli del PNRR2.

All’interno di ogni procedura concorsuale, viene data la precedenza a coloro che scelgono di inserirsi negli elenchi della regione in cui hanno superato il concorso.

All’interno di ogni elenco associabile ad una stessa procedura concorsuale, è prevista la suddivisione in 2 sezioni distinte:

  1. la prima riferita ai docenti che sceglieranno come regione di inserimento la stessa nella quale hanno effettuato la procedura concorsuale;
  2. la seconda ai docenti che hanno sostenuto le prove concorsuali per altra regione.

Ad esempio, un idoneo del 2020 (o dei PNRR al di fuori del 30%) che aveva svolto le prove concorsuali in Piemonte (o di qualsivoglia altra regione) decidesse di inserirsi negli elenchi regionali del Piemonte, avrà precedenza, anche se il suo punteggio risultasse essere inferiore, rispetto ad un idoneo della stessa procedura concorsuale proveniente da altra regione.

Quando vengono utilizzati gli elenchi regionali?

Gli elenchi regionali vengono utilizzati in coda a tutte le procedure di reclutamento ordinarie:

  1. vincitori di una procedura concorsuale (non gli idonei);
  2. idonei nella misura del 30% dei concorsi PNRR;
  3. elenchi regionali.

Le nomine da prima fascia GPS di sostegno, potranno avvenire solo in coda agli elenchi regionali.

Chi è escluso dalla facoltà di inserirsi negli elenchi regionali?

Non potranno chiedere l’inserimento negli elenchi regionali tutti coloro che hanno un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (GPS I fascia sostegno, vincitori PNRR privi di abilitazione) o che, individuati in precedenza per una nomina in ruolo, hanno rinunciato alla nomina.

Eventuale nomina

Qualora si ricevesse una nomina sulla base degli elenchi regionali, si avranno 5 giorni di tempo per l’accettazione e si sarà soggetti al vincolo triennale di permanenza nella sede individuata.

Se a ricevere la nomina è un candidato dei concorsi PNRR privo di abilitazione, questo docente dovrà conseguire i 30 CFU richiesti per l’abilitazione entro l’anno scolastico della nomina rinviando così l’anno di prova all’anno successivo.

Si sottolinea che la norma è stata per ora solo approvata in prima lettura dalla Camera e che deve ancora passare al Senato per l’approvazione definitiva senza però che ciò comporti modifiche al testo.